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La manovra dalla A alla Z

di Claudio Tucci

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aggiornato 2 agosto 2009

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Comitato nazionale italiano per il microcredito (articolo 2, comma 4-bis). Si autorizza, in suo favore, una spesa annua di 1,8 milioni di euro, a decorrere dal 2010, che sarà coperta mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Compensazioni crediti fiscali (articolo 10). Viene riorganizzato il sistema delle compensazioni fiscali, con lo scopo di contrastare gli abusi e per incrementare la liquidità delle imprese. Fra le principali novità, un controllo più incisivo sulla spettanza del credito Iva annuale chiesto a rimborso e la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi oltre i 10mila euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Ciò consente all'amministrazione finanziaria un riscontro preventivo dei dati comprovanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi. Entro 60 giorni, dovrà, comunque, arrivare un provvedimento delle Entrate che definisca le modalità tecniche per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva superiori a 10mila euro. Sale, poi, a 15mila l'ammontare del credito Iva oltre il quale l'utilizzo a fini compensativi è subordinato alla presenza del visto di conformità delle dichiarazione da cui risulta. Il visto potrà essere rilasciato, oltre che dai commercialisti e dai consulenti del lavoro, anche dai tributaristi iscritti alle camere di commercio entro il 30 settembre 1993 e dai responsabili dei Caf, purché intermediari abilitati. Si riconosce, poi, ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata, la possibilità di non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale Iva, nell'ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per tali contribuenti di richiedere il rimborso del credito Iva annuale eccedente e di utilizzare lo stesso in compensazione anche dopo la dichiarazione unificata presentata nei tempi e nei modi previsti per legge. Altra novità riguarda curatori fallimentari e commissari liquidatori. Per sveltire i compiti delle Entrate, si individua il canale telematico, quale unica modalità di presentazione del modello per l'esposizione dei dati Iva relativi alla parte dell'anno d'imposta antecedente all'apertura della procedura concorsuale (modello Iva 74-bis). Semplificazioni in arrivo, poi, pure, per i contribuenti titolari di partita Iva, per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva se presentano la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese di febbraio. Sale fino a 700mila euro, infine, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il limite massimo di crediti d'imposta e contributivi compensabili (fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in un miliardo di lire per ciascun anno solare).

Contratti di solidarietà (articolo 1, comma 6). Sempre nell'ottica di sostenere il lavoro in questi periodi di forte crisi, si prevede, in via sperimentale per il biennio 2009 e 2010, la stipula di contratti di solidarietà che stabiliscono un aumento del trattamento pari al 20% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, per una durata massima fino al 31 dicembre 2010. L'aumento è nel limite di spesa di 40 milioni di euro per il 2009 e di 80 milioni per l'anno 2010. Tutti soldi provenienti dal Fondo sociale per occupazione e formazione. Toccherà a un decreto Lavoro, di concerto con via XX Settembre, stabilire le modalità di attuazione della disposizione e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati dall'accordo Stato-Regioni del 12 febbraio scorso. Spetterà, poi, all'Inps monitorare ed erogare le prestazioni nei limiti delle risorse ad essi destinate.


Contrasto all'arbitraggio fiscale internazionale (articolo 13). Si vuole evitare indebiti arbitraggi fiscali, subordinando l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento a operazioni infragruppo, a una verifica di effettività sostanziale. Tra le novità in arrivo, si afferma, in particolare, ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva, l'effettivo radicamento economico del soggetto estero nel territorio di insediamento, mediante attività che abbiano sbocco nel mercato di riferimento. Nel caso di attività bancarie, finanziarie e assicurative, si prevede che il collegamento con il mercato di insediamento ricorra qualora oltre la metà delle fonti oppure degli impieghi o dei ricavi della società controllata estera derivino da operazioni effettuate nel predetto mercato. Si esclude, poi, la possibilità di disapplicare la disciplina CFC, qualora i proventi della società o ente estero controllato, per oltre il 50%, derivino da una o più delle seguenti fonti: gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, oppure cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica prestazioni di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.


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